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STATUTO ASSOCIAZIONE
PapàSeparatiLombardia
Art.1 - Costituzione
1.1 - È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Associazione PapàSeparatiLombardia Onlus, che in seguito sarà denominata l'organizzazione.
L'organizzazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.
1.2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
1.3 - La durata dell'organizzazione è illimitata.
1.4 - L'organizzazione ha sede in Paderno Dugnano - Via Salvo
d'Acquisto 12.
1.5 - Si da atto che la Associazione è, alla data odierna, corrente in
Merate via Carlo Cornaggia 2, tuttavia il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
Art.2 - Scopi
L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ha lo scopo di promuovere la cultura della genitorialità responsabile ed in particolare della bigenitorialità nelle separazioni personali di fatto e di diritto, offrire un aiuto ed un sostegno sociale ed assistenziale ai genitori separati, ai loro familiari e in particolare ai figli dei genitori separati, con azioni sociali e culturali a livello provinciale e regionale in Lombardia, coordinando la propria azione con altre organizzazioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale
Art.3 - Finalità
L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
- Promuovere la cultura della famiglia e della genitorialità responsabile nel reciproco rispetto e nella salvaguardia della dignità e nella parità di diritti e di doveri di tutti i componenti del nucleo familiare.
- Favorire e promuovere con iniziative culturali, azioni sociali e attività giuridiche una nuova cultura della separazione personale tra coniugi e della separazione di fatto tra coppie di conviventi che sia rispettosa dei diritti e degli interessi dei soggetti più deboli nelle reali situazioni socio-economiche che la separazione determina, e soprattutto dei figli, in special modo quelli minori.
- Diffondere la cultura della bigenitorialità avviando ricerche sociali, studi psico-sociali e psicologici volti a diffondere la cultura della genitorialità responsabile in cui sia consentito ad entrambi i genitori di sviluppare relazioni personali e significativi contatti diretti con i figli sia durante la crisi familiare che dopo la separazione personale o di fatto.
v Favorire una migliore qualità della vita delle famiglie di separati, divorziati o separati di fatto.
- Fornire consulenza, assistenza, sostegno e mutuo aiuto secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà a tutti i genitori ed agli adulti che, a causa della separazione personale, divorzio o separazione di fatto, si trovino in situazione di difficoltà o vulnerabilità giuridica, economica, sociale ed esistenziale.
- Tutelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari o collocatari dei figli.
- Operare per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli esperti del settore (psicologi, giuristi, operatori sociali, istituzioni pubbliche), organizzando seminari convegni e manifestazioni pubbliche, direttamente o in coordinamento con altre organizzazioni che perseguono fini analoghi, sia a livello regionale che nazionale ed internazionale.
- Intervenire quale Ente esponenziale degli interessi lesi dal reato, con il consenso della persona offesa, ai sensi degli artt. 91 e ss. C.p.p. in tutti i processi penali in cui alcuno dei genitori sia vittima dei reati contro la tutela della famiglia e della persona all'interno della famiglia o nei processi penali per calunnia in cui alcuno dei genitori sia stato ingiustamente accusato di avere commesso tali reati.
Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti
Art.4 - Aderenti all'organizzazione
4.1 - Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno fatto richiesta e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione (oltre il doppio della quota associativa ordinaria), nonché nominare "aderenti onorarie" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata
Ciascun aderente maggiore d età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.
4.3 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.
4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti all'organizzazione.
4.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all organizzazione per dimissioni volontarie:
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per esclusione secondo quanto previsto dal comma successivo.
4.4.4 -L'esclusione e le altre sanzioni disciplinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide nel rispetto del diritto al contraddittorio. Le incolpazioni debbono essere rese note all'associato con lettera raccomandata in cui dovrà essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni affinchè l'incolpato faccia pervenire note scritte a propria difesa. L'incolpato può chiedere di essere sentito nella prima riunione del Consiglio direttivo successiva allo spirare del precedente temine a difesa; in tale seduta il Consiglio decide quale sanzione irrogare tra le seguenti:
- ammonizione orale o scritta nel caso di lieve violazione degli obblighi statutari o per l'assunzione di lievi comportamenti lesivi dei diritti e del buon nome dell'associazione o degli associati.
- diffida o sospensione temporanea dalle attività associative nel caso di grave violazione degli obblighi statutari o per l'assunzione di comportamenti gravemente lesivi dei diritti e del buon nome dell'associazione o degli associati.
- esclusione nel caso di gravissima o reiterata violazione degli obblighi statutari o per l'assunzione di comportamenti gravissimamente lesivi dei diritti e del buon nome dell'associazione o degli associati, o nel caso di più di tre sanzioni comminate dal Consiglio nel corso di due anni solari.
Art.5 - Diritti e doveri degli aderenti
5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.2 - Gli aderenti hanno il diritto:
· di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
· di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
· di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
· di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
· di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
· aspirare al premio "Alta Fedeltà" - Diploma Medaglia Ricordo -in occasione del compimento di 10 anni di ininterrotta adesione all'Associazione
5.3 - Gli aderenti sono obbligati:
· a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
· a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
· a svolgere le attività preventivamente concordate;
· a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
Art.6 - Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
· da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
· eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
· da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
· contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;
· contributi di privati ;
· contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
· fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
· ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
Art.7 - Organi sociali dell'Organizzazione
Organi dell'Organizzazione sono:
· Assemblea Generale dei Soci
· Il Consiglio Direttivo;
· Il Presidente.
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
· Il Collegio dei Revisori dei Conti;
· Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
Art.8 - Assemblea degli aderenti
8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all Organizzazione.
8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.
8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro i primi tre mesi dell'anno solare e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, da ciascun Revisore dei Conti (se istituiti) o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
· l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
· l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente e del Bilancio sociale se predisposto;
· l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono
· eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
· eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
· eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
· approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
· ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
· fissare l'ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
· Deliberare quanto previsto per legge ed a norma del presente statuto.
D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
8.6 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve con tenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
8.7 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.8 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.
8.9 - Ciascun può esprimere il proprio voto sui punti posti all'ordine del giorno ed in particolare in occasione del rinnovo delle cariche associative ed in occasione dell'approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie o della messa in liquidazione dell'associazione anche per corrispondenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento che, predisposto dal Consiglio direttivo, sarà approvato dall'Assemblea.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:
· compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
· sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
· determinare il programma di lavora in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
· eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );
· nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
· accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
· deliberare in merito all esclusione di aderenti;
· ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
· assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
· istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
· nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio sono effettuate con ingresso dei primi tra i non eletti nelle elezioni precedenti sino ad un massimo di tre persone. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Nel caso vengano a mancare più di tre componenti eletti il Presidente o il Consigliere più anziano convoca l'assemblea per il rinnovo anticipato dell'intero consiglio direttivo.
Art.10 - Presidente
10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.
10.2 - Il Presidente:
· ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
· ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
· convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
· in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
· elegge tra i suoi componenti il Presidente
· esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
· agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
· può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
· riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.
Art.12 - Collegio dei Garanti
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
· ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
· giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art.13 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'organizzazione.
Art.14 - Bilancio
14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
14.3 - Il bilancio deve coincidere con l anno solare.
14.4 - E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazione di volontariato.
Art.15 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'organizzazione
15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art.16 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.
Art.17 - Regolamenti
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sotto forma di Regolamenti saranno rese note su richiesta degli aderenti che potranno richiederne copia personale.
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